Nota informativa sugli effetti del DPCM 22 marzo 2020 sulla filiera legno-energia
AIEL intende fornire alle aziende della filiera legno-energia un supporto utile a comprendere quali attività debbano intendersi sospese per effetto del decreto, con particolare riferimento a quelle di fornitura di biocombustibili legnosi e filiere connesse, incluse le operazioni di produzione di detti combustibili nonché le attività selvicolturali
Premessa
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato il 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale. In particolare, il DPCM ha disciplinato la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali che non siano specificatamente escluse da tale provvedimento.
Di seguito, AIEL intende fornire alle aziende della filiera legno-energia elementi utili a comprendere quali attività debbano intendersi sospese per effetto del decreto, con particolare riferimento a quelle di fornitura di biocombustibili legnosi e filiere connesse, incluse le operazioni di produzione di detti combustibili nonché le attività selvicolturali.
In premessa, è utile evidenziare che il decreto mira a ridurre al minimo le possibilità di contagio rispetto all’emergenza da Covid-19 diminuendo le possibilità di contatto tra le persone anche nello svolgimento delle proprie attività professionali. Di conseguenza, nel rispetto dello spirito che anima il decreto, è auspicabile che tutte le aziende a cui sia concessa la possibilità di operare riducano ugualmente le proprie attività allo stretto necessario.
Ambito di applicazione del DPCM 22 marzo 2020
Come anticipato in premessa, il DPCM 22 marzo 2020 disciplina la sospensione delle “attività produttive industriali e commerciali”, dove con “commerciali” ed in riferimento alla filiera legno-energia si intende principalmente la vendita all’ingrosso.
Rispetto alle attività di commercio al dettaglio, lo stesso decreto richiama (art. 1, comma 1, lettera a) la validità di quanto già disposto da un diverso e precedente decreto, il DPCM 11 marzo 2020, che all’Allegato 1 consente la prosecuzione del “commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”.
Entrando nel merito del provvedimento, il DPCM 22 marzo 2020 prevede (art. 1, comma 1 lettera a) la sospensione di tutte le attività, ad eccezione di quelle esplicitamente indicate all’Allegato 1 e a cui corrisponde un determinato codice-attività (classificazione Ateco), oppure di quelle che rientrano in ulteriori e specifici casi ammessi dal decreto stesso.
A tal proposito, si ritiene utile segnalare che il focus del decreto sono le “attività” e non, estensivamente, le aziende nella loro interezza. Da un lato, infatti, esistono casi in cui l’oggetto sociale (scopo) delle aziende corrisponde ad una unica e specifica attività a cui corrisponderà un determinato codice Ateco; d’altro canto, non è rara la condizione in cui singole aziende effettuano molteplici attività. In questo caso, dovrà essere valutata la necessità di sospendere le operazioni aziendali rispetto a ciascuna di queste attività.
Attività consentite (non sospese)
L’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 ammette espressamente che sia condotta l’attività di “commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento” (cod. Ateco 46.71).
Il DPCM stabilisce inoltre (art. 1, comma 1, lettera e) che “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. […]”. In virtù di questa disposizione e di quanto definito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 all’art. 1, comma 2, lettera a), sono quindi consentite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attività di “approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”.
Le attività qui menzionate, pertanto, sono espressamente ammesse dal decreto e non abbisognano di alcuna comunicazione preventiva al Prefetto competente (v. in seguito).
Attività non consentite (sospese)
Diversamente dai casi richiamati in precedenza, l’allegato 1 non ammette le attività di fabbricazione di prodotti in legno (cod. Ateco 16), che includono la produzione di ciocchi preparati per il fuoco e pellet in legno pressato o materiali simili, nonché la conservazione, taglio ed essiccazione del legname.
Non sono ammesse neppure le attività selvicolturali (cod. Ateco 02), che includono la produzione di legna da ardere.
Attività consentite in funzione della continuità delle filiere
Tuttavia, il DPCM (art. 1, comma 1, lettera d) dispone che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) […]”.
Sono quindi consentite le attività che siano funzionali ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici (in quanto servizi di pubblica utilità e servizi essenziali) e delle attività di commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento (in quanto espressamente elencati all’Allegato 1, cod. 46.71).
Rispetto alla produzione di biocombustibili, nonché alla conduzione di interventi selvicolturali, sarà quindi precisa responsabilità di ciascuna azienda valutare se tali attività siano effettivamente e necessariamente funzionali ad assicurare la continuità di filiera, alla luce delle specifiche condizioni contingenti.
In altre parole, il fatto che il Decreto ammetta l’approvvigionamento (e quindi la fornitura) di energie e prodotti energetici e il commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento, non significa che siano “automaticamente” ammesse anche le operazioni che avvengono a monte di tali attività di approvvigionamento e commercio, ossia la produzione di biocombustibili e, ancor prima, le attività selvicolturali.
Ciascuna azienda dovrà quindi valutare la necessità di tali operazioni in funzione del proprio specifico modello di business, dell’eventuale disponibilità di materiale già prodotto, dell’integrazione delle proprie attività con quelle delle filiere di cui sia permessa la continuità, ecc.
Comunicazione al Prefetto competente
Le aziende che, effettuata tale valutazione, ritenessero comunque necessaria la prosecuzione delle proprie attività per assicurare la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici delle attività di commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento, dovranno (art. 1, comma 1, lettera d) effettuare obbligatoriamente una comunicazione preventiva al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Si noti che, in funzione delle attività poste in essere dall’azienda, potrebbe rivelarsi necessario indirizzare tale comunicazione a uno o più Prefetti. Si sottolinea inoltre che la comunicazione non implicherà l’autorizzazione “estensiva” di dette attività, quanto piuttosto rispetto alle indicazioni specifiche contenute nella comunicazione inoltrata.
Il Prefetto avrà la facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse che non sussistano le condizioni di necessità. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, il suo esercizio sarà legittimo sulla base della comunicazione resa.
La modalità di comunicazione al prefetto non è espressa dal DPCM. Tuttavia, è ragionevole supporre che il mezzo più idoneo sia quello della posta elettronica certificata (PEC). Ad ogni modo, si suggerisce di accedere al Portale delle Prefetture-UTG per individuare le modalità di comunicazione indicate per la provincia di proprio riferimento.
Modalità di prosecuzione delle attività
Resta inteso (art. 1, comma 3) l’obbligo per le imprese in attività di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e parti sociali.
Durata del provvedimento
Le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020 sono efficaci dal 23 marzo, sebbene esso permetta alle aziende che vedranno sospesa la propria operatività di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il termine dell’efficacia delle disposizioni del DPCM del 22 marzo (attività produttive) è attualmente previsto per il 3 aprile 2020, così come per il precedente DPCM del 11 marzo (attività commerciali).
Limiti e aggiornamenti del presente parere
Le indicazioni interpretative sono espresse sulla base delle informazioni disponibili al momento del rilascio della presente nota (25/03/2020). Tutti i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale legislativi sono disponibili all'indirizzo http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
La presente nota informativa è riferita in via esclusiva ai contenuti ivi richiamati: resta pertanto esclusa ogni valutazione rispetto a ulteriori provvedimenti emanati da specifiche Autorità amministrative territoriali quali Regioni, Province, Comuni, ecc.