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LEGGI E NORME 25-11-2020

Foglie, sfalci e potature di alberi ottenuti dalla manutenzione del verde pubblico classificati come “rifiuti urbani”

a cura di Diego Rossi, Andrea Argnani, Matteo Favero – AIEL


Sintesi

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 introduce importanti variazioni nelle modalità con cui devono essere gestiti i residui della manutenzione del verde pubblico, modificando e integrando un insieme di disposizioni del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambientale, di seguito TUA).


Nuova classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico

La principale innovazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 riguarda la classificazione come rifiuti urbani dei residui della gestione del verde pubblico, quali foglie, sfalci d’erba e potature di alberi. La nuova classificazione decorre formalmente dal 26 settembre 2020 ma sarà necessariamente applicata a partire dal 1° gennaio 2021, per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla nuova definizione di rifiuto urbano introdotta all’art. 183, comma 1, lettera b-ter del TUA.

Contestualmente, il D.lgs. 116/2020 ha rimosso il riferimento agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni dalla lettera f, comma 1 dell’art. 185 del TUA, che permetteva l’esclusione a priori di queste materie prime dall’ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del TUA).

La nuova classificazione dei rifiuti definita dall’Allegato D (Elenco dei rifiuti) della Parte IV del TUA fa sì che i residui della gestione del verde pubblico ricadano all’interno del codice-rifiuto (capitolo) “20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”.


Nuove modalità di gestione

Le modifiche introdotte al TUA dal citato D.Lgs. 116/2020 circoscrivono anche la possibilità di depositare temporaneamente il residuo prima della sua gestione da parte di operatori autorizzati.

L’introduzione della lettera bb) all’art. 183 e dell’articolo 185 bis determina infatti che la pratica del deposito temporaneo di tali rifiuti prima della raccolta, ovvero dell’avvio al recupero, possa compiersi nel luogo “in cui i rifiuti sono prodotti” e per un tempo massimo di 3 mesi o fino al raggiungimento di 30 m3 di rifiuto e in ogni caso per un tempo inferiore ad un anno.

Ne consegue anche che le operazioni di gestione di questi materiali, fino al loro completo recupero, dovranno essere effettuate da imprese iscritte all’Albo di cui all’art. 212 con autorizzazione di cui agli artt. 208, 209, 211 del TUA.


Sottoprodotti

Si richiama comunque la possibilità di classificare questi residui di lavorazione come “sottoprodotti e non rifiuti”, qualora siano soddisfatti i criteri individuati dalle lettere a)-d), comma 1, del medesimo art.  184-bis del TUA.

In particolare, i requisiti impongono che sia certo l’utilizzo dei materiali da parte del produttore o di terzi nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione (lett. b), che i materiali possano essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (lett. c) e che l'ulteriore utilizzo sia legale, soddisfacendo per l'utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente, senza impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana (lett. d).