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INCENTIVI 22-11-2021

Visto di conformità e asseverazione, da quando entrano in vigore le nuove disposizioni del Dl Anti-frodi?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi con una FAQ pubblicata il 22 novembre 2021

Il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 ha instituito nuovi obblighi per i contribuenti che vogliano usufruire di cessione del credito o di sconto in fattura per i bonus diversi dal cd. superbonus.

L’entrata in vigore del Decreto-legge citato aveva creato non pochi problemi nell’invio delle comunicazioni telematiche attraverso l’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate. Non era chiaro, infatti, il termine entro la quale dovessero essere applicate le modalità antecedenti all’introduzione dell’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157).

Oggi l’AdE ha chiarito (con apposita FAQ) come il requisito fondamentale sia la “scelta dell’opzione” della cessione o dello sconto che deve essere antecedente al 12 novembre 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del cd. Dl Anti-frodi.

In via di principio l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dovrebbe avvenire per tutte le comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021. Tuttavia, viene fatta eccezione per i contribuenti che abbiano ricevuto le fatture dei fornitori e assolto i pagamenti a loro carico e che abbiano “esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate”.

Per dirla in altri termini, deve essere stato effettuato il pagamento dovuto delle fatture emesse dai fornitori e:

  • Nel caso di cessione deve essere stato stipulato l’accordo tra cedente e cessionario;
  • Nel caso di sconto in fattura deve essere presente la relativa annotazione.

Il tutto con data antecedente al 12 novembre 2021.

Per tutti gli altri casi, ad eccezione dell’utilizzo diretto della detrazione, dovranno essere applicate le innovazioni apportate dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, ovvero la richiesta del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.